Pneumatici Invernali in Estate - Tutta la Verità
Quando montare gli pneumatici invernali e cosa succede a lasciare le gomme invernali anche in estate.
In questo periodo bisogna sostituire gli pneumatici invernali.
Cosa succede se non si cambiano le gomme invernali? Si rischia una multa per questo? La sicurezza è garantita anche nei mesi più caldi? E la guida può risentirne?
Nel 2013 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stabilito un periodo di “prescrizione” per le dotazioni invernali, che va dal 15 novembre al 15 aprile. Ciò significa nel periodo prescritto bisogna avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali. Nel 2014, però, è stata emessa una circolare che concede un periodo di tolleranza per cui è possibile fare il cambio stagionale dei pneumatici con più calma, senza rischiare sanzioni. Spesso per mancanza di tempo o distrazione capita, infatti, di saltare la data esatta in cui operare questo cambio. Con l’uscita della suddetta circolare ministeriale, è stato dunque prolungato il periodo del cambio e oggi sappiamo che si possono montare le gomme invernali tra il 15 ottobre e il 14 novembre e rimontare le gomme estive dal 16 aprile al 15 maggio.
Sono in molti, però, a chiedersi quali siano le conseguenze del lasciare montati gli pneumatici invernali. Il mancato cambio delle gomme coinvolge infatti diversi aspetti legati soprattutto alla sicurezza e alla vita utile del pneumatico.
Ma cosa succede se, come spesso accade, si prosegue nell’uso delle gomme termiche?
Le alte temperature incidono sulle prestazioni degli pneumatici invernali che non sono progettati per la stagione estiva. La mescola delle gomme invernali è studiata per le basse temperature e il disegno battistrada fortemente lamellato risulta soggetto a deformazioni accentuate che generano un calo delle prestazioni generali di sicurezza quali tenuta di strada e frenata, nonchè una accentuata usura del battistrada, portando di conseguenza ad una durata minore dello pneumatico in termini di chilometri.
Il Codice della strada, infatti, per l’impiego stagionale degli pneumatici invernali concede una deroga all'indice di velocità, che può essere inferiore a quello prescritto nella carta di circolazione, purché uguale o superiore a Q (160 km/h). Di solito, tale opportunità viene sfruttata ed è normale che le gomme termiche abbiano codice di velocità inferiore di una o più classi rispetto a quello delle estive: ad esempio, H (210 km/h) in luogo di V (240 km/h). Se, quindi, si circola d’estate con pneumatici invernali con codice di velocità inferiore a quello prescritto per le estive si rischia una sanzione di 419 euro, il ritiro della carta di circolazione e l’obbligo di “visita e prova” presso una sede provinciale della Motorizzazione per verificare il ripristino delle caratteristiche corrette.
Si è invece sempre in regola se si circola con gomme termiche con codice di velocità identico a quello delle estive, ma anche nel caso in cui la carta di circolazione della vettura preveda misure di pneumatici dedicate esclusivamente agli invernali. Esse sono contraddistinte dalla sigla M+S, e se l’auto ne viene equipaggiata (ovviamente con il codice di velocità indicato) le caratteristiche costruttive vengono rispettate e quindi non si può essere sanzionati.
A prescindere da tali possibilità, per ragioni di sicurezza è consigliabile montare le gomme più adatte al periodo dell’anno, ovvero le estive in estate e le invernali in inverno. Un’alternativa conveniente per chi percorre pochi chilometri e possiede un’auto piccola è poi quella degli pneumatici quattrostagioni.
Esistono però gli pneumatici cosiddetti quattro stagioni adatti a ogni periodo dell'anno e perfetti per chi vive dove gli inverni non sono troppo rigidi o per chi possiede un’auto di media/bassa cilindrata e non percorre molti chilometri all'anno.
Link Utili:
Assogomma - Chiarimenti DTT 1049 17.01.2014
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